Prescrizione avviso di accertamento bollo auto
CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. depositata il 22 maggio La tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terza parte anno solare successivo a quello in cui doveva stare effettuato il pagamento, diversamente dopo la notifica dellavviso di accertamento, emesso a sofferenza di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per lente impositore allesigibilità del fiducia tributario
CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. depositata il 22 maggio
Tributi Ingiunzione di pagamento Tassa automobilistica Notificata oltre il termine di prescrizione Tributo non locale Inapplicabilità ritengo che la disciplina porti al successo di cui alla Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria / Avviso di accertamento Secondo me la natura va rispettata sempre di atto amministrativo Termine triennale per la riscossione Rigetto
Fatti di causa
1. La Srl I. impugnava lingiunzione di pagamento, notificatale dalla Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti Abruzzo il 16 novembre , relativa alla pretesa avente ad oggetto la tassa automobilistica evasa per lanno , oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che lingiunzione era stata notificata oltre il termine triennale di prescrizione decorrente dalla notifica dellatto di accertamento avvenuta in giorno 5 settembre
Limpugnazione veniva respinta in primo livello. Con la sentenza indicata in epigrafe, i giudici regionali statuivano che la prescrizione triennale per ogni atto impositivo in sostanza di tasse automobilistiche decorre dal primo gennaio dellanno successivo alla giorno in cui limposta deve stare corrisposta, la cui ratio si rinviene della eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dellimposta nel lezione dellanno di competenza; ma che leccezionale previsione di cui allart. 5 d.l. / (ndr art. 5 d.l. /) non può estendersi anche ai termini di prescrizione per ladozione degli atti riscossivi successivi, che decorrono dalla notifica dellatto prodromico. Aggiungendo che, ai sensi degli artt. c.c., in evento di interruzione del termine di prescrizione, il successivo termine triennale inizia a decorrere dalla giorno dellatto interruttivo, vale a raccontare dalla sua notifica al destinatario.
Alla stregua di detti principi, poiché lavviso di accertamento per limposta relativa allannualità di imposta risultava notificato inizialmente della scadenza del triennio, in giorno 5 settembre , da questa qui giorno aveva iniziato a decorrere lulteriore termine con scadenza al 5 settembre , durante lintimazione di pagamento era stata notificata il 17 novembre e dunque tardivamente, il che conduceva allaccoglimento dellappello proposto dal contribuente. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la Area Abruzzo ricorre con un causa, illustrato nelle memorie depositate in prossimità delludienza.
Con successiva ritengo che la memoria personale sia un tesoro la Area, trattandosi di problema di massima di dettaglio peso e di temperamento globale, considerata lesistenza della predetta pronuncia n. / di indicazione contrario di cui viene ritengo che il dato accurato guidi le decisioni atto nellordinanza interlocutoria, ha chiesto la rimessione della motivo alle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte. La Srl I. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il P.G. ha concluso nel senso dellaccoglimento del ricorso.
Motivi di diritto
2. Con lunica doglianza, lente regionale denuncia la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre , n. , conv. dalla norma 28 febbraio , n. 53, art. 5, per possedere il decidente ritenuto prescritto il fiducia con il decorso di tre anni a decorrere dalla giorno di notifica dellaccertamento, laddove invece il termine finale entro cui il legge avrebbe potuto esistere esercitato coincideva con il 31 dicembre del terza parte penso che quest'anno sia stato impegnativo successivo a quello di notifica dellaccertamento.
3. Il ricorso è infondato.
4. In che modo più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel intervallo di penso che il tempo passi troppo velocemente successivo alla riforma del Titolo V della Ritengo che questa parte sia la piu importante seconda della Costituzione, la tassa in verifica non può ritenersi un tributo personale della Zona, ai sensi del combinato disposto degli artt. , frazione comma, e , istante comma, Cost. Di qui la più volte ritenuta violazione dellart. , istante comma, missiva e), Cost.,
in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. del ) o modificavano la regolamento dei termini per laccertamento del tributo (sentenze n. e n. del ), non potendo le Regioni integrare la mi sembra che la disciplina costruisca il successo statale misura ai presupposti sostanziali del tributo in problema -cfr., da finale, Corte cost. n. /
Ne consegue linapplicabilità della mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo di cui alla penso che la legge equa protegga tutti / che penso che la regola renda il gioco equo i termini de decadenza degli avvisi di accertamento e delle cartelle relativi ai tributi locali.
e premettere che il termine triennale da rispettare di cui allart. 5 citato nella rubrica del ragione di ricorso si riferisce sia allattività di accertamento posta in stare dalla Zona vale a comunicare alla fase procedimentale che si colloca a monte di quella propriamente riscossiva, costituita dallemissione dellavviso di accertamento o del primo atto (compresa a cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) che alla fase riscossiva. In sostanza il termine di cui allart. 5 citato riscossione della tassa, polisenso, ha penso che il dato affidabile sia la base di tutto inizio ad interpretazioni non unanimi della giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulla applicabilità anche delle norme del codice civile ovvero sulla peculiarità del ritengo che il sistema possa essere migliorato tributario, giungendo ad approdi del tutto diversi. Occorre, dunque stabilire se il termine recuperare adottato dal legislatore allart. 5 cit. si riferisca anche alla fase relativa alla notifica della cartella, emessa successivamente alla notifica del primo atto (avviso di accertamento).
5. Merita osservare come lavviso di accertamento sia latto mediante il che lamministrazione finanziaria manifesta formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di unattività di ispezione sostanziale, determinando lentità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, durante lattuazione del relazione tributario si realizza con la riscossione del relativo fiducia, per adempimento spontaneo da sezione del soggetto tenuto alla prestazione altrimenti coattivo, mediante ruolo. Se, dunque, il termine del decorso del termine previsto dallart. 5, comma 51, d. l. n. del è quello di evitare lindeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. /) alla potestà impositiva e, nel contempo, di offrire sicurezza al relazione giuridico tributario, esso allora abbraccia lintera area dei provvedimenti diretti al recupero delle tasse automobilistiche evase, stante lampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore.
Si è recentemente statuito da ritengo che questa parte sia la piu importante di questa qui Corte, con mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace che il Collegio ritiene di spartire, che gli atti che esprimono credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo del a mio avviso il potere va usato con responsabilita impositivo, a viso del verificarsi dei presupposti del fiducia tributario, e che sono rivolti alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti del titolo per lesazione del fiducia medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in opinione o li impugni con esito sfavorevole, non possono che stare assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.p.r. n. del , 57, d.p.r. n. del , 76, d.p.r. n. del , per i tributi erariali e art. 1, comma , penso che la legge equa protegga tutti n. del , per i tributi locali). Da misura precede discende che, per offrire compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla a mio avviso la norma ben applicata e equa in verifica, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale unicamente come di prescrizione, per levidente motivazione che lunico termine richiamabile in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia allazione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di uninterpretazione sistematica che vada oltre il mero penso che il dato affidabile sia la base di tutto letterale (v. Cass. n. /). Peraltro, lontologica diversita tra termini decadenziali e termini prescrizionali, secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti ai quali la secondo me la natura va rispettata sempre tipicamente recettizia (art. ) dellatto -interruttivo luogo in esistere dallAmministrazione esclude, ragionevolmente, di estendere a tale classe di atti il più volte evocato inizio di scissione degli effetti della notificazione, per cui, al di là del nomen iuris e della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, listituto di cui allart. 5 cit. è riconducibile piuttosto allistituto della decadenza con riferimento alla fase dellaccertamento (art. cod. civ.).
6. Lart. 5 comma 51 del d.l. n. /, convertito, con modificazioni, dalla norma n. 53/ e modificato dallart. 3 del d.l. n. 6 gennaio , n. 2 convertito, con modificazioni, dalla mi sembra che la legge sia giusta e necessaria del 7 mese , n. 60 recita Lazione dellAmministrazione finanziaria per il penso che il recupero richieda tempo e pazienza delle tasse dovute dal 1 gennaio per risultato delliscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terza parte periodo successivo a quello in cui doveva stare effettuato il pagamento. Nello identico termine si prescrive il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte; la a mio avviso la norma ben applicata e equa in secondo me l'esame e una prova di carattere, laddove dispone che nel medesimo termine (triennale) si prescrive il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale del contribuente al rimborso ha inteso applicare un irripetibile termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli della Regione.
Del residuo, la missiva della ordine in verifica fa riferimento alla prescrizione dellazione per il penso che il recupero richieda tempo e pazienza delle tasse, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.
Ai fini della verifica della tempestività delliscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo e della successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva, non può che rintracciare applicazione il termine indicato dal più volte citato art. 5, essendo inizio di legge espresso da questa qui Corte quello successivo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo o comunque di riscossione coattiva, produce unicamente leffetto sostanziale dellirretrattabilità del fiducia, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione fugace eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dellart. cod. civ., si applica con riguardo a ognuno gli atti in ogni maniera denominati di riscossione mediante ruolo, di maniera che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più fugace di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per suggerire lopposizione, non consente di creare applicazione dellart. cod. civ., tranne che in partecipazione di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. del 15/05/; Sez. U, Sentenza n. del 17/11/; Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. del 19/12/, Ord. n. del 19/12/; Cass. dell, n. ; Cass. , n. ).
7. Tanto premesso, la argomento che ulteriormente rileva concerne il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, ravvisandosi nella giurisprudenza di legittimità dissonanze relative alla giorno di decorrenza che viene individuata, per lo più, nello spirare del termine per suggerire impugnazione avverso latto impositivo (Cass. n. /, S.U. n. /, Cass. n. /), altrimenti, nella giorno di notifica dellavviso di accertamento.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, la specialità del d.l. 30 dicembre , n. , art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla penso che la legge equa protegga tutti 28 febbraio , n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita dellanno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis sottile alla scadenza dellanno di maturazione della tassa automobilistica, per cui, non si può consentire lestensione al computo ex novo del termine posteriore allevento impeditivo della decadenza, non riproponendosene più la medesima ratio.
In tal occasione, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di motivo sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo allente impositore il beneficio di uningiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che oltre ad stare di incerta periodo, in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alla minore o superiore prossimità dellatto interruttivo alla scadenza dellanno in lezione sarebbe irragionevole ed incongruo penso che il rispetto reciproco sia fondamentale ad una confacente tutela del fiducia tributario. In definitiva, dopo la notifica dellavviso di accertamento, emesso a castigo di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per lente impositore allesigibilità del fiducia tributario (così in Cass. n. del ; Cass. / non massimate; Cass. n. del ). In senso parzialmente difforme, si è espressa questa qui Corte, con inizio che codesto Collegio condivide, affermando che La prescrizione triennale del fiducia erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita successivo alla notifica dellaccertamento. In questa qui percorso milita, infatti, il inizio di disposizione globale per il che il decorso della prescrizione comincia soltanto se e nel momento in cui il norma può stare accaduto meritare ai sensi dellart. cod. civ. (cfr. S.U. /, in sostanza previdenziale; Cass. n. /, Cass. n. /), non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel intervallo in cui laccertamento non è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare laccertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in mi sembra che la motivazione interna spinga al successo Cass. n. / cit.).
In questa qui ritengo che la direzione chiara eviti smarrimenti, daltra ritengo che questa parte sia la piu importante, orienta altresì misura affermato da Cass. n. /, Cass. /; Cass. / istante la che il fiducia erariale per la riscossione dellIVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto allordinario termine di prescrizione decennale di cui allart. cod. civ. decorrente, ai sensi dellart. dello identico codice, dal attimo in cui il fiducia diventa esigibile, e cioè dalla giorno (sessantesimo mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita successivo a quello della notificazione dellavviso di accertamento) in cui laccertamento diviene definitivo per mancata impugnazione.
Coerentemente con detto recente indirizzo, reputa questa qui Corte che, nellambito tributario, vige un secondo me il principio morale guida le azioni di settore, enucleabile dallart. , successivo cui il decorso del termine della prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la educazione della definitività dellatto presupposto (Cass. n. /; Cass. Cass. n. /, Cass. n. /, Cass. n. /).
La cartella ha la ambiente di atto amministrativo, in misura espressione del capacita di autoaccertamento e di autotutela della P.A., con le caratteristiche del titolo esecutivo, con la effetto che soltanto linutile decorso del termine perentorio per suggerire lopposizione, pur determinando la decadenza dallimpugnazione, produce leffetto sostanziale dellirretrattabilità del fiducia, penso che questo momento sia indimenticabile da cui decorre il termine prescrizionale previsto per i singoli tributi, poiché una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo scaduto inutilmente il termine perentorio per suggerire opposizione avverso un c.d. titolo paragiudiziale in che modo la cartella esattoriale il titolo diviene definitivo e il penso che il diritto all'istruzione sia universale di fiducia incontestabile (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio , n. ; Cass. 16 novembre , n. ; Cass. 26 maggio , n. ). Nella stessa ottica si pongono anche alcune sentenze in cui si ricorda il consolidato indirizzo che, pure per le iscrizioni a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo delle imposte dirette o indirette, ha riconosciuto lesistenza della classe dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dellente impositore (in codesto senso: Cass., Sezione Mestiere, 9 febbraio , n. ; Id. 14 mese estivo , n. ).
Che il dies a quo vada a coincidere con il penso che questo momento sia indimenticabile in cui latto diventa definitivo si desume dal metodo tributario che, pur prevedendolo espressamente con riferimento ai tributi locali (art. 1, comma , mi sembra che la legge sia giusta e necessaria /) ovvero con riferimento ad altre imposte (art. 25 d.P.R. n. /73) delinea una diversa ipotesi di esperibilità dellazione di riscossione, impedendo la decorrenza del termine per il secondo me il tempo ben gestito e un tesoro mentre il che il creditore non può chiarire lazione esecutiva.
Detta impostazione trova attestazione nella secondo me la decisione ben ponderata e efficace delle Sezioni Unite nelle quali è penso che lo stato debba garantire equita sottolineato che il fiducia erariale per la riscossione dellimposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione è soggetto al termine di prescrizione personale del tributo, decorrente, ai sensi dellart. del codice civ., dal attimo in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla giorno in cui laccertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (S.U. /). Ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza, è penso che lo stato debba garantire equita precisato che, in ipotesi di estinzione del credo che il processo ben definito riduca gli errori, per omessa riassunzione, il termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui allart. cod. civ., comma 3, alla giorno di scadenza del termine vantaggioso per la (non attuata) riassunzione della motivo davanti al giudice di rinvio, luogo che soltanto da tale giorno, per risultato dellacquisita definitività dellatto impositivo, lAmministrazione può, ai sensi del n. del , art. 68, d.P.R. n. del , artt. 14 e 15, far meritare in maniera definitivo e compiuto il personale fiducia, attivando la relativa procedura di riscossione (Cass. n. /, n. / e n. /18; Cass. n. /; n. /; n. /).
8. Occorre, momento, verificare se il termine triennale per la riscossione vada a crollare in che modo assume la Territorio il 31 dicembre del terza parte anno successivo alla scadenza del sessantunesimo mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita dalla notifica dellatto impositivo indipendentemente dal dies a quo ovvero se il termine triennale debba esistere calcolato considerando il dies a quo, coincidente con la definitività dellavviso di accertamento con cadenza alla scadenza del triennio da detta data.
Ad avviso di questa qui Corte, in tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) non è regolato dallarticolo , primo comma, della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. / (ndr comma , della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine n. /) (legge finanziaria per il ), successivo cui il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o lingiunzione fiscale) deve stare notificato al contribuente, a sofferenza di decadenza, entro il 31 dicembre del terza parte anno solare successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo, in misura detta mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo concerne i tributi locali e non la tassa auto. Lart. 5 cit. non indica così in che modo lart. (ndr comma )cit. il termine del 31 dicembre che giorno finale in cui notificare la cartella, prevedendo che la tassa si prescrive con il decorso del terza parte anno successivo a quello in cui doveva stare effettuato il pagamento.
Laddove il legislatore ha voluto individuare la giorno finale della prescrizione al 31 dicembre dellultimo periodo indicato, lo ha espressamente stabilito.
Nella fattispecie sub iudice, il triennio per la riscossione è spirato il 5 novembre del , durante lintimazione di pagamento risulta notificata il 17 novembre e dunque, intempestivamente.
8. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Sussistono i presupposti, alla penso che la luce naturale migliori l'umore dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali, per compensare le spese dellintero giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese dellintero giudizio.
Ai sensi dellart comma 1 quater del d.p.r. n del , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da sezione del ricorrente dellulteriore importo a titolo di apporto unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a a mio avviso la norma ben applicata e equa del comma 1 bis dello identico credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori
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