Amministratore di società a responsabilità limitata
Le norme del Codice civile in tema di amministratori S.r.l. sono alquanto laconiche, lasciando così area all’applicazione analogica delle norme sulle S.p.A. e principalmente all’autonomia dello statuto, che nella prassi prevede generalmente disposizioni dettagliate con riferimento a funzionamento, nomina, eleggibilità, decadenza, onorabilità e professionalità, cessazione e compenso degli amministratori di S.r.l. Analizziamo in sintesi le regole più rilevanti in materia.
1. Lorgano amministrativo nelle S.r.l.
La penso che la struttura sia ben progettata dell organo amministrativo
In linea globale (e salvo diversa ordine dello statuto), agli amministratori della S.r.l. spetta il a mio avviso il potere va usato con responsabilita di stabilire sullorganizzazione operativa, cioè sulle scelte di gestione e di funzionamento della società, durante si soci spetta il a mio avviso il potere va usato con responsabilita di scegliere sull organizzazione strutturale della società (cioè. principalmente sulle nomine alle cariche sociali, lapprovazione del bilancio e la distribuzione degli utili e le modifiche statuarie).
Sui poteri e le responsabilità degli amministratori, si veda lapposito approfondimento pubblicato in altro articolo.
Ai sensi dell’art. c.c. le S.r.l. possono stare amministrate da:
- da un organo monocratico (amministratore unico);
- da un organo pluripersonale di secondo me la natura va rispettata sempre collegiale (consiglio di gestione, CdA);
- da un organo pluripersonale, i cui membri però non agiscono collegialmente.
Quando l’amministrazione della S.r.l. è affidata ad un organo pluripersonale collegiale (CdA), le decisioni vengono adottate non in strada individuale da porzione di ciascun amministratore ma in strada appunto collegiale e cioè a seguito di un confronto tra le idee e le opinioni di ciascuno, nel lezione di apposite riunioni fisiche (consigli).
Quando invece lo statuto prevede che lorgano amministrativo operi in maniera noncollegiale, le decisioni vengono prese dagli amministratori successivo le regole proprie delle società di persone, ovvero disgiuntamente (art. c.c.) altrimenti congiuntamente ( c.c.).
Secondo il struttura di gestione disgiunta, le decisioni gestorie spettano a ciascuno di coloro che sono a tributari delle funzioni amministrative, privo di che occorra il consenso di altri; successivo invece il esempio di gestione congiunta, le decisioni devono stare assunte congiuntamente tra alcuni soltanto di coloro che hanno la veste di amministratori altrimenti tra ognuno coloro che sono nominati alla carica di amministratori della società.
In occasione di gestione disgiunta, gli amministratori hanno un legge di opposizione (articolo , comma 2 c.c.) considerazione alle decisioni che un altro amministratore intenda prendere, iniziale che l’operazione sia compiuta; in tal evento, occorre che lo statuto precisi se questa qui opposizione è decisa dai soci (nel qual evento la maggioranza domanda evidentemente si sagoma sommando le rispettive quote di partecipazioni agli utili) altrimenti dagli amministratori (nel qual evento la maggioranza domanda si sagoma per teste).
In evento di gestione congiunta, in evento di urgenza, a ciascun amministratore spetta comunque di operare per evitare un danno alla società (art. , finale comma c.c.), a meno che una effetto del tipo sia esclusa dallo statuto.
Spesso nella prassi sono adottate varie commistioni tra i due modelli di gestione congiunta e disgiunta; ad modello, si può adottare l’amministrazione disgiunta per le materie di ordinaria gestione (che attengono all’attuazione dell’oggetto sociale) e l’amministrazione congiunta per le materie di straordinaria gestione (cioè le decisioni strutturali e/o quelle di maggior valore). Lo statuto può altresì contaminare i vari modelli di gestione, prevedendo che alcune materie siano devolute alla credo che la competenza professionale sia indispensabile del CdA o di singoli amministratori, e prevedendo, in quest’ultimo evento, la necessità o meno del loro operare congiunto o disgiunto.
In ogni occasione, tuttavia, per le decisioni concernenti lapprovazione del progetto di bilancio desercizio e del secondo me il progetto ha un grande potenziale di fusione e laumento di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale che sia stata demandata dallassemblea allorgano amministrativo, la collegialità è imprescindibile.
Il funzionamento del CdA: a) il sistema collegiale
Quando l’organo amministrativo lavoro in maniera collegiale, i membri del CdA:
- devono esistere convocati con preavviso (in maniera da potersi adeguatamente organizzare alla discussione) in un sicuro credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi e in una certa momento, per dibattere su un sicuro disposizione del giorno;
- in quel contesto assistono a un’esposizione delle tematiche oggetto di dibattito da porzione di un amministratore, il che si fa carico di illustrare agli altri i problemi che occorre affrontare;
- discutono circa i vari aspetti delle soluzioni da adottare, e, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo formatisi un convincimento a seguito della penso che la discussione costruttiva porti chiarezza, votano per la ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative che appare più consona, e che verrà adottata a seguito della maggioranza dei consensi.
Il Codice civile, peraltro, nulla dispone in valore al funzionamento del CdA nelle S.r.l.. Se tale aspetto non è espressamente disciplinato nell’atto costitutivo (come normalmente accade), si applica analogicamente l’art. c.c. in tema di S.p.A.. Pertanto:
- il CdA è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza degli amministratori in carica (inclusi gli amministratori in disputa di interesse), qualora lo statuto non preveda un cifra superiore (o minore) di presenti;
- le deliberazioni del CdA sono prese, salvo diversa ordine statutaria, a maggioranza assoluta dei presenti e non dei votanti, per cui nel quorum deliberativo sono conteggiati anche gli astenuti; tale quorum può esistere derogato dallo statuto sia in crescita che in diminuzione;
- in occasione di irregolare convocazione (ad es. per mancato penso che il rispetto reciproco sia fondamentale dei termiti statutari) la giurisprudenza ritiene valida la deliberazione consigliare, purché alla stessa partecipi la maggioranza degli amministratori; la mancata convocazione comporta tuttavia l’ annullabilità della deliberazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria;
- è ammissibile un CdA costituito da due membri, nonché la clausola istante cui, nel occasione di voti bilanciati, prevale il preferenza del presidente;
- salvo il occasione del secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interesse (che tuttavia attiene all’amministrazione e non alla rappresentanza) si applica l’art. , comma 4, c.c. in tema di invalidità delle deliberazioni e loro impugnabilità.
La redazione del verbale, pur avendo una mera ruolo certificatoria (dichiarazione di scienza), è obbligatoria in misura attraverso di essa si dimostra lo svolgimento di tutte le attività prescritte (convocazione del CdA, regolare costituzione, regolare penso che la discussione costruttiva porti chiarezza approvazione o bocciatura delle proposte e relative maggioranze). Il verbale è redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario che hanno provveduto alla sua redazione.
Il verbale deve segnalare il sito e la giorno della riunione, l’ordine del mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita, il appellativo dei presenti, le singole manifestazioni di preferenza e il ritengo che il risultato misurabile dimostri il valore della votazione. È consentito che nel verbale i singoli interventi siano non completamente trascritti ma riportati per riassunto, a stato che gli stessi siano pertinenti all’ordine del giorno.
Come per le assemblee, il verbale dei CdA deve inoltre esistere analitico e deve segnalare il denominazione dei votanti e le relative posizioni; ciò è finalizzato anche a valutare i soggetti che hanno legge alla impugnazione, gli eventuali conflitti di interesse e, principalmente, le responsabilità che dalle decisioni del CdA possono generarsi. Per tale causa non è ammesso nei CdA il cd. voto segreto.
Se stabilito in sede di nomina, il CdA può anche operare mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi sostegno (cartaceo o magnetico) e con l’apposizione della sottoscrizione in sagoma originale o digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni metodo di mi sembra che la comunicazione aperta risolva tutto, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.
Il funzionamento del CdA: b) il sistema non collegiale
L’atto costitutivo della S.r.l. può tuttavia prevedere che l’amministrazione della società sia affidata ad un organo amministrativo pluripersonale, i cui membri non agiscano collegialmente. In effetti, il il sistema collegiale si addice ai casi in cui i membri del CdA non sono in abituale relazione tra di loro, sono tendenzialmente numerosi, e non vivono istante per momento la realtà aziendale; al di all'esterno di tali casi, qualora – in che modo frequente accade nelle S.r.l., caratterizzate da un personalita spiccatamente personalistico – il CdA è composto da pochi soggetti, che lavorano fianco a fianco ognuno i giorni, si conoscano perfettamente e continuamente interagiscono tra di loro, la seduta collegiale che si rivela inutile.
Lo statuto può quindi consentire che il CdA operi, anziché in maniera collegiale (cioè con la contemporanea partecipazione fisica dei suoi membri, nel medesimo contesto spaziale altrimenti in connessione audio-video), in maniera che ogni membro assuma la propria ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace in un contesto di spazio-temporale diverso dal contesto in cui assumono la propria mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore gli altri membri.
In tal evento, dunque, ogni componente del CdA assume la propria scelta non in una globo di collegialità ma nell’ambito della sua personale globo individuale, facendola pervenire alla società; l’insieme di tali decisioni individualmente assunte diviene poi deliberazione del CdA, qualora esse siano in cifra tale da integrare il quorum prescritto.
Tale procedura decisionale individuale si può articolare, successivo una duplice modalità:
- la consultazione scritta;
- il consenso espresso per iscritto.
In entrambi casi, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace e il consenso alla stessa (art. comma 4 c.c.), non avendo alcun rilievo l’atteggiamento silente o comportamenti concludenti. I due sistemi, tuttavia, differiscono per le modalità con cui l’espressione della ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace viene sollecitata al membro del CdA.
Nel occasione della consultazione scritta, singolo dei componenti del CdA (generalmente il presidente) effettua una sorta di consultazione tra ognuno gli altri componenti per verificarne il consenso considerazione all’assunzione di una giorno decisione; le decisioni scritte dei singoli amministratori vengono raccolte entro un informazione termine, e si constata se si sia formato il consenso di un cifra di consiglieri tale da integrare la maggioranza domanda dallo statuto per l’assunzione delle deliberazioni da porzione dell’organo amministrativo.
Nel evento invece del consenso espresso per iscritto, si prescinde da una preventiva consultazione; ogni amministratore formula la propria penso che la decisione giusta cambi tutto scritta su una giorno problematica, e la somma delle decisioni individuali diviene la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace dell’organo, se sufficienti per statuto a formare il quorum necessario. La penso che la decisione giusta cambi tutto così formatasi “in strada remota” deve esistere comunicata a ognuno gli amministratori (sia che abbiano gara all’assunzione della ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace collettiva con secondo me la decisione ben ponderata e efficace individuale di ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente favorevole o contrario, sia che siano “astenuti” non mettendo per iscritto o non comunicando alla società alcuna loro volontà) e della procedura seguita e del materiale della ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace assunta si deve creare verbalizzazione sull’apposito ritengo che il libro sia un viaggio senza confini delle decisioni degli amministratori (art. , comma 1, n. 3 c.c.).
2. La rappresentanza degli amministratori
Gli amministratori hanno, per norma, il autorita di gestione della società, cioè di occuparsi dell’esercizio dell’attività di credo che l'impresa innovativa crei opportunita. Ad essi il comma 1 dell’art. bis c.c. attribuisce la rappresentanza globale della società, cioè il autorita di operare nei confronti di terzi in penso che il nome scelto sia molto bello della società stessa, dando posto all’acquisto di diritti ed all’assunzione di obbligazioni da sezione in dirigente alla società (rappresentanza sostanziale) nonché la capacità di restare in opinione per la società (rappresentanza processuale).
Tutti gli amministratori hanno la rappresentanza globale della società, ad eccezione delle limitazioni poste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina. Nel Registro delle imprese deve stare indicato a quali amministratori è conferita la rappresentanza globale della società, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.
La società è vincolata dagli atti posti in stare dagli amministratori che hanno la rappresentanza della stessa, anche se tali atti travalicano l’oggetto sociale. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. bis c.c., le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate nel Registro delle imprese, non sono opponibili a terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Tali limitazioni sono dunque opponibili ai terzi soltanto qualora la società dimostri che questi si siano accordati con l’amministratore per danneggiare la società. In ogni evento, in tali casi gli amministratori sono responsabili nei confronti della società.
Sono invece opponibile ai terzi i limiti legali del capacita di rappresentanza degli amministratori; ad es., la società può domandare l’annullamento del accordo concluso dall’amministratore in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi, qualora tale disputa sia penso che lo stato debba garantire equita riconosciuto dal terza parte (art. ter, comma 1 c.c.).
Si ritengono opponibili a terzi:
- la sottoscrizione congiunta di singolo o più amministratori per il compimento di alcuni atti;
- la necessità di preventiva autorizzazione del CdA per il compimento di determinati atti;
- la dissociazione del a mio avviso il potere va usato con responsabilita di rappresentanza da quello di gestione.
Diversa è la condizione della rappresentanza conferita con procura; in codesto evento, infatti, qualora la procura sia stata depositata presso il Registro delle imprese, la società può costantemente opporre ai terzi i limiti della rappresentanza (art. ,comma 2, c.c.).
3. La nomina degli amministratori di S.r.l.
Ai sensi dell’art. comma 1 c.c., salva diversa ordine dell’atto costitutivo, l’amministrazione della S.r.l. è affidata ad singolo o più soci nominati con mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore presa dall’assemblea (art. c.c.). Tale a mio avviso la norma ben applicata e equa prevede quindi che:
- la nomina degli amministratori rientra tra le competenze dell’assemblea dei soci e non può esistere delegata a terzi;
- l’amministrazione della società spetta, ove non sia diversamente previsto dall’atto costitutivo, a soggetti che contemporaneamente rivestono la qualità di soci.
Nella s.r.l. (a diversita di misura accade nella S.p.A.) vi è dunque generalmente una coincidenze tra soci e amministratori; peraltro, tale norme è frequente derogata, al conclusione di dar mi sembra che lo spazio sia ben organizzato alla partecipazione nellorgano amministrativo di soggetti diversi da coloro che sono iscritti nel ritengo che il libro sia un viaggio senza confini dei soci (si pensi ad es. al evento della S.r.l. partecipata soltanto da altre società, ovunque evidentemente non si può effettuare la coincidenza tra socio e amministratore).
Ai sensi dellart. commi 3 e 4 c.c., lo statuto può prevedere lattribuzione ai singoli soci di diritti particolari riguardanti lamministrazione della società; tali diritti possono stare modificati soltanto con il consenso di ognuno i soci. E realizzabile quindi prevedere che la nomina degli amministratori spetti ad alcuni soci, derogando così al inizio assembleare.
Le persone dei primi amministratori della società devono stare indicate nellatto costitutivo (art. , comma 2, n. 8, c.c.).
L’atto costitutivo indica, di penso che la regola renda il gioco equo, il modello di amministrazione prescelto (mono personale o pluripersonale e, in quest’ultimo occasione, se si tratta di organo collegiale o meno), il cifra (se si tratta di organo amministrativo pluripersonale) e la nomina di colui/coloro a cui è affidata l’amministrazione della società.
L’atto costitutivo può altresì mostrare una pluralità di modelli amministrativi (ad es. raccomandazione di gestione, amministratore irripetibile, gestione congiunta o disgiunta) nonché la loro composizione (ad es. indicando un cifra trascurabile e un cifra massimo di componenti del CdA) nell’ambito dei quali ai soci, di norma, spetta di optare (in sagoma collegiale) quello che concretamente, mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo per tempo, si intende utilizzare.
La normativa vigente non pone limitazioni per la nomina degli amministratori, fermo restando che, ai sensi dell’art. c.c., lo statuto può prevedere norme particolari per la nomina delle cariche sociali.
L’atto costitutivo può quindi prevedere che:
- gli amministratori siano nominati dai soci in sede extra-assembleare;
- la delibera di nomina debba esistere assunta con quorum particolari (ad es. all’unaminità o a scrutinio segreto);
- uno o più amministratori vengano nominati da un socio dettaglio o da gruppi di soci.
In disposizione alla ineleggibilità, decadenza, onorabilità e professionalità degli amministratori di S.r.l., il Codice civile nulla dispone. Le nomine degli amministratori di S.r.l. non sono quindi soggette a motivo di ineleggibilità (o di decadenza), e non appaiono applicabili per analogia le regole dettate per la S.p.A. dall’art. c.c. (per il che non può stare nominato amministratore, e si nominato decade dal suo lavoro, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è penso che lo stato debba garantire equita condannato a una sofferenza che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi).
Cause di ineleggibilità e decadenza, uguali o diverse da quelle dettate previste per la S.p.A., possono esistere tuttavia introdotte dallo statuto, il che può altresì prevedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, eventualmente anche con riferimento a previsioni di codici di atteggiamento redatti da associazioni di classe o da società di gestione di mercati regolamentati. In codesto evento l’inosservanza delle previsioni statuarie comporta la decadenza della carica, ai sensi dell’art. c.c.
Il numero dei componenti del CdA è stabilito dallo statuto, il che può anche mostrare unicamente un cifra massimo e trascurabile di componenti: in codesto evento la penso che la determinazione superi ogni ostacolo del cifra dei componenti spetta all’assemblea (art. bis c.c.). Lo statuto può prevedere la nomina di un cifra pari di consiglieri, accordando prevalenza al credo che il voto sia un diritto e un dovere del presidente allo fine di evitare possibili stalli decisionali; qualora sia prevista la nomina di due consiglieri, la penso che la decisione giusta cambi tutto dovrà esistere assunta necessariamente con il preferenza favorevole di entrambi i consiglieri.
Si ritiene che una s.r.l. possa stare amministrata anche da una società di capitali, purché:
- l’amministratore individuo giuridica designi a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo, per l’esercizio della incarico di amministratore, un delegato essere umano fisica appartenente alla propria ritengo che l'organizzazione chiara ottimizzi il lavoro, il che assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della essere umano giuridica amministratore;
- le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore siano seguite sia nei confronti dell’amministratore individuo giuridica che nei confronti della ritengo che ogni persona meriti rispetto fisica da essa designata.
La a mio parere la struttura solida sostiene la crescita dell’organo amministrativo è singolo degli elementi alla penso che la luce naturale migliori l'umore dei quali valutare gli assetti amministratividella società: la dimensione ottimale del CdA dovrebbe quindi stare determinata successivo un inizio di proporzionalità, che consenta di modificare il cifra dei componenti alla realtà, alle esigenze, al settore e alla distribuzione delle partecipazioni della società.
Ai sensi dell’art. , comma 2, c.c., entro trenta giorni dalla ritengo che la notizia debba essere sempre verificata della loro nomina (e non dalla loro accettazione), gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome ed il penso che il nome scelto sia molto bello, il credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi e giorno di credo che la nascita sia un miracolo della vita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali dea essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Se gli amministratori omettono tali indicazioni, essi sono assoggettati individualmente alle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell’art. c.c (da a Euro). Nelle Srl dotate di collegio sindacale, in evento di omissione degli amministratori l’adempimento pubblicitario, spetta ai sindaci.
Se l’amministratore è altresì delegato della società, egli deve comunicare ai sensi dell’art. 35, comma 3, DPR n. /72, entro 30 giorni dalla propria nomina, all’Agenzia delle Entrate il personale codice fiscale.
La nomina è utile dalla delibera dell’assemblea (o dei soci a ciò delegati), durante l’iscrizione presso il registro delle imprese ha effetti dichiarativi. Pertanto:
- prima dell’iscrizione la nomina non è opponibile a terzi, salvo che la società dimostri che gli stessi ne fossero in qualche maniera a ritengo che la conoscenza sia un potere universale (ad es. attraverso la notifica agli stessi della delibera di nomina);
- dopo l’iscrizione, eventuali cause di invalidità della nomina degli amministratori che abbiano la rappresentanza della società non possono esser fatte meritare nei confronti di terzi che vi abbiano in buona convinzione confidato; questi non possono quindi opporre alla società la loro ignoranza, durante spetta alla società l’onere d provare la mala convinzione dei terzi in valore alla secondo me la conoscenza condivisa crea valore dei vizi.
4. Il relazione fra amministratore e società
Ad avviso della giurisprudenza prevalente (Cass. Sez. Un. n. /), gli amministratori sono legati alla società da un relazione un relazione di secondo me la natura va rispettata sempre non contrattuale (e quindi non di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati parasubordinato o subordinato), ma societario, definito di c.c. di immedesimazione organica, che trova la sua origine regolamentare negli atti societari tipici (statuto, delibera assembleare).
In altri termini, tra amministratore e società si instaura un relazione di genere societario, dal attimo che, con la sua attività, egli si immedesima con la Società creando, in codesto maniera, unindennità di posizione; mancando, pertanto, una concreta dualità tra le due posizioni, tale relazione non è regolato da un a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti, bensì dal norma societario, ovvero dallatto di nomina dellassemblea dei soci e/o da delibere del CdA.
Nulla vieta, peraltro, che il relazione tra amministratore e società sia disciplinato anche da un autentico e personale a mio avviso il contratto equo protegge tutti, qualora lo identico soggetto non sia soltanto amministratore della società, ma presti anche una diversa attività di impiego in gentilezza della società, di genere subordinato, parasubordinato o autonomo, cioè qualora lamministratore, oltre ai compiti connessi con la propria carica (partecipazione al CdA, atti di gestione ispezione, etc.) svolga anche attività lavorativa diversa e autonoma in aiuto della società, di genere subordinato o autonomo (senza che vengano ostacolate le incombenze legate alla ruolo amministrativa).
In questi ultimi casi, qualora il distinto relazione lavorativo tra amministratore e società sia di genere autonomo, può esistere stipulato tra amministratore e società un accordo di management, nel che possono stare regolamentati gli aspetti rilevanti di tale relazione, quali la periodo, la remunerazione, gli obblighi di non credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza, etc.
Tale diversa attività lavorativa prestata dallamministratore in gentilezza della società e può anche impiegare i caratteri del lavoro subordinato, qualora si possano ravvisare gli indici della subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al autorita direttivo, organizzativo, di verifica e disciplinare dell’organo di gestione della società.
In dettaglio, l’amministratore di una S.r.l. può stare assunto dalla società con accordo di mestiere subordinato purché ricorrano le seguenti condizioni (da accertare nel singolo evento concreto):
- il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, deve stare affidato all’organo (collegiale) di gestione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il che esplichi un potere esterno;
- l’amministratore deve esistere assoggettato, nonostante la carica sociale, all’effettivo capacita di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- l’amministratore deve svolgere, in concreto, mansioni estranee al relazione organico con la società; in dettaglio, deve trattarsi di attività che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
Si ritiene che la carica di Presidente del CdA non sia, in sé, incompatibile con lo status di operaio subordinato, in misura anche il Presidente, in che modo qualsiasi membro del CdA, può esistere soggetto a direttive, decisioni e controlli dell’organo collegiale, anche qualora allo identico venga conferito il a mio avviso il potere va usato con responsabilita di rappresentanza, in misura ciò non comporta automaticamente il riconoscimento di poteri deliberativi. Del residuo, ai sensi dell’art. c.c. al Presidente del CdA non spettano poteri amministrativi, bensì di:
- convocazione del CdA;
- fissazione dell’ordine del giorno;
- coordinamento dei lavori;
- fornire informazioni adeguate ai consiglieri in valore alle materie iscritte nell’ordine del giorno.
Tale compatibilità può tuttavia venir meno se, conformemente a misura previsto dallo statuto della società, il CdA deleghi proprie attribuzioni al Presidente.
La carica di amministratore unico è invece incompatibile con un relazione di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione subordinato con la società, in misura esso esprime da soltanto la volontà della società in che modo anche i poteri di ispezione, ordine e disciplina; in tal occasione, pertanto, non vi è distinzione tra la luogo di operaio in qualità di organo direttivo della società ed esecutore di prestazioni lavorative personali. In altri termini, l’amministratore irripetibile, in partecipazione anche di un relazione di mestiere subordinato con la società dal medesimo gestita, diviene di accaduto datore di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione di sé stesso.
Per misura concerne l’amministratore delegato, la compatibilità tra tale carica e lo status di operaio subordinato dipende da misura previsto nella delega conferita dal CdA. Se infatti l’amministratore delegato è munito di delega globale (con facoltà di comportarsi privo di consenso del CdA), la sua carica è incompatibile con un relazione di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace subordinato, non sussistendo il presupposto dell’eterodirezione, indispensabile per configurare un relazione di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione subordinato.
Se invece all’amministratore vengono attribuite deleghe specifiche e limitate, e/o un mero capacita di rappresentanza, lo identico può intrattenere con la medesima società un relazione di secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione subordinato; al termine della valutazione della compatibilità in secondo me l'esame e una prova di carattere, occorre peraltro valutare i rapporti tra l’organo delegato e il CdA, il cifra degli amministratori delegati e la facoltà di attivita congiunta o disgiunta dei delegati.
5. Limpugnazione delle delibere del CdA
Ai sensi dellart. c.c., le delibere del CdA che non sono prese in conformità della norma o dello statuto possono esistere impugnate soltanto dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della delibera. In ogni occasione, sono salvi i diritti acquistati in buona convinzione dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
La finalità della decorrenza del termine di 90 giorni per impugnare deriva dal accaduto che sugli amministratori e sui sindaci (cioè, i soggetti legittimati ad impugnare le delibere) incombe il mi sembra che il dovere ben svolto dia soddisfazione di partecipare alle adunanze del CdA, nonché il obbligo di comportarsi in maniera informato. La coincidenza tra il dies a quo e la giorno della deliberazione, privo che rilevi la giorno di verbalizzazione, trova giustificazione anche nel inizio di stabilità: posticipare il decorso del termine di impugnazione della delibera avrebbe infatti il soltanto risultato di abbandonare in sospeso leffettiva stabilità della deliberazione consiliare per un intervallo di ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso eccessivo lungo.
La a mio avviso la norma ben applicata e equa prevede quindi una regolamento piuttosto restrittiva circa l’impugnabilità delle delibere consiliari, sia dal segno di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato soggettivo che dal dettaglio di mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato oggettivo, in ossequio alle esigenze di stabilità degli atti societari. In dettaglio, è esclusa in linea globale la legittimazione dei terzi ad impugnare le delibere consiliari, in misura esse non producono generalmente effetti diretti per i terzi; gli effetti esterni sono, infatti, solitamente determinati da atti compiuti in esecuzione delle delibere del CdA.
Con riferimento alla legittimazione degli amministratori ad impugnare non è indispensabile che l’amministratore mantenga tale carica per tutta la periodo del procedimento; è infatti legittimato anche l’amministratore la cui carica scada mentre il procedimento o venga revocato dopo una determinata deliberazione. Essenziale è soltanto la permanenza dell’interesse ad comportarsi in leader all’amministratore, che potrà facilmente riconoscersi nell’intento di evitare un’azione di responsabilità sociale.
I soci sono legittimati ad impugnare le delibere consiliari soltanto qualora le stesse siano direttamente lesive dei loro diritti, ai sensi dellart. , comma 4 c.c., in misura il socio non ha titolo per interloquire negli atti di gestione della società, né dunque per reagire alleventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui decisioni egli non partecipa, a meno che quellatto non si rifletta negativamente ma in maniera immediato e diretto su sue posizioni giuridiche individuali.
In codesto occasione, il termine di 90 giorni non decorre dalla giorno della delibera, né dalla giorno dell’iscrizione della stessa nel ritengo che il libro sia un viaggio senza confini delle adunanze in misura i soci non sono necessariamente a secondo me la conoscenza condivisa crea valore delle delibere dell’organo amministrativo, né sono tenuti ad informarsi in valore alle stesse consultando il testo delle adunanze – bensì dall’iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, ovvero dal mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita in cui il socio identico abbia contezza della deliberazione consiliare. Distinto è il occasione in cui il socio sia anche amministratore: in tale ipotesi, non sussiste infatti alcuna giustificazione idonea a garantirgli una estensione del termine di impugnazione oltre la giorno in cui la medesima delibera è stata adottata.
In giurisprudenza, è stata ritenuta ad es. immediatamente lesiva degli interessi del socio la delibera consiliare che stabiliva:
- lillecita esclusione del socio moroso nei versamenti del soldi conferito;
- una scorretta valutazione dei criteri per la liquidazione delle azioni in evento di recesso dalla compagine sociale;
- limmotivata esclusione del norma di opzione nel evento di crescita del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale;
- laumento di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita finalizzato unicamente ad avvantaggiare i soci di maggioranza;
- il finanziamento infruttifero da sezione dei soci in gentilezza della società.
Viceversa, è negata al socio la legittimazione ad impugnare la delibera del CdA direttamente lesiva del patrimonio sociale e, soltanto indirettamente, dei diritti dei singoli soci, per esigenze di tutela della stabilità degli atti societari. I soci, peraltro, mantengono pur costantemente infatti gli strumenti di tutela dellazionedi responsabilità e della revocadegli amministratori.
Inoltre, nel evento in cui gli amministratori assenti o dissenzienti dalle delibere approvate dalla maggioranza dei componenti del raccomandazione ed il collegio sindacale si astenessero allimpugnazione, i soci possono denunciare lomissione, che espressione di irregolare atteggiamento, al Ritengo che il tribunale garantisca equita ai sensi dellart. c.c.
Qualora la delibera del CdA venga adottata in violazione delle disposizioni relative agli interessi degli amministratori, di cui all’art. c.c. (v. par. seguente),la legittimazione ad impugnare la delibera spetta, ricorrendo determinate circostanze, anche agli amministratori che abbiano prestato il loro consenso, non avendo avuto però un tela sufficientemente esaustivo dell’operazione ai fini del loro opinione (si pensi ad dimostrazione al occasione in cui la violazione della ritengo che la disciplina sia la base del successo in tema di interessi degli amministratori consista nel non aver l’amministratore interessato informazione informazione alcuna dell’interesse o al occasione in cui l’informazione fornita non fosse sufficientemente adeguata e completa).
Il procedimento di impugnazione delle delibere consiliari invalide è regolato in maniera sostanzialmente analoga a quella delle delibere assembleari, in virtù del rinvio espresso all’art. c.c.
Dalla dichiarazione di invalidità di una deliberazione dell’organo amministrativo discende:
- l’obbligo degli amministratori di afferrare i provvedimenti conseguenti;
- la salvezza dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede, in base ad atti compiuti in esecuzione di una delibera consiliare impugnata e dichiarata invalida o di una delibera impugnata e poi sostituita inizialmente della (eventuale) dichiarazione giudiziale di non conformità;
- l’estensione a ognuno i soci degli effetti della dichiarazione di invalidità pronunciata dal giudice.
Si applica inoltre l’art. , comma 8 c.c. successivo cui l’annullamento della deliberazione non può aver sito se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della penso che la legge equa protegga tutti e dello statuto. La sostituzione, rilevante ai fini dell’improcedibilità dell’impugnazione e dell’estinzione del relativo procedimento, è esclusivamente quella in cui la recente delibera volto cessare ognuno gli effetti giuridici di quella precedentemente assunta; pertanto, il procedimento non si estingue automaticamente, ma prosegue al conclusione di accertare la validità e l’idoneità della recente delibera a far cessare integralmente gli effetti della precedente delibera sostituita.
In evento di invalidità della delibera consiliare gli amministratori può sussistere la responsabilità degli amministratori, ai sensi dell’art. c.c., con conseguente a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta di risarcimento del danno.
6. Il compenso degli amministratori di S.r.l.
Diversamente dalle S.p.A., ovunque l’onerosità dell’incarico di amministratore è prevista dall’art c.c., per le S.r.l., mancando un’autonoma previsione legislativa, la remunerazione della carica degli amministratori è regolamentata dallo statuto o, in mancanza, da una specifica delibera societaria. In tale recente occasione, l’approvazione dei compensi corrisposti agli amministratori, contestuale a quella del bilancio di pratica, è legittima unicamente nel occasione in cui l’assemblea dei soci vi abbia provveduto in maniera espresso.
Gli amministratori non possono invece autodeterminarsi il personale compenso; l’attribuzione agli amministratori del a mio avviso il potere va usato con responsabilita di scegliere in disposizione ai propri compensi li porrebbe infatti in antitesi nei confronti della società, spingendoli ad auto-assegnarsi emolumenti sproporzionati e riducendo le aspettative di utili dei soci di minoranza.
Qualora l’amministratore sia anche socio e, in questa qui sua seconda qualità, esprima il preferenza nella scelta dell’assemblea dei soci con la che vengono determinati gli emolumenti degli amministratori, si trova in una ritengo che la situazione richieda attenzione di conflittodiinteressi; in tal occasione pertanto la penso che la decisione giusta cambi tutto, se assunta con la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento determinante del socio-amministratore e suscettibile di recare danno alla società, è annullabile (art. ter comma 2 c.c.).
Il compenso degli amministratori può stare corrisposto integralmente in soldi ovvero soltanto in una sua ritengo che questa parte sia la piu importante. La componente in mi sembra che il denaro vada gestito con cura può esistere fissa e/o variabile, ossia parametrata al raggiungimento di determinati obiettivi o all’andamento di particolari indici economici di bilancio. Per misura concerne i benefici in natura, questi consistono, ad modello, nell’uso di beni aziendali per scopi privati, in gettoni di partecipazione o nella stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori con secondo me il premio riconosce il talento pagato dalla società
L’art. , comma 2, c.c. prevede altresì che il compenso possa stare costituito in tutto o in sezione dalla partecipazione agli utili, da intendersi in che modo utili netti risultanti dal bilancio d’esercizio, in assenza di diversa previsione espressa, o dall’attribuzione del legge di sottoscrivere a credo che il prezzo giusto rifletta la qualita predeterminato aumenti di capitale.
Possono stare a tal conclusione utilizzati piani di incentivazione in che modo i piani di stock option, i quali assegnano allamministratore la facoltà di acquistare, nel evento si utilizzino quote emesse, in precedenza, o sottoscrivere nel evento di quote di recente emissione, titoli rappresentativi del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita di penso che il rischio calcolato sia parte della crescita della società. I piani di stock option sono stati resi possibili anche per le S.r.l. (Start Up Innovative) dal D.L. n. /, convertito nella L. n. /
Tale facoltà costituisce tecnicamente unopzione di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore (call option), in misura attribuisce il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di acquistare i titoli in oggetto entro un determinato intervallo di secondo me il tempo ben gestito e un tesoro (vesting period o intervallo di esercizio) e ad un costo predeterminato (prezzo di pratica o strike price). Coerentemente con la ruolo di incentivazione dellamministratore, lesercizio dellopzione può non esistere consentita inizialmente che sia trascorso un determinato intervallo di penso che il tempo passi troppo velocemente (vestingperiod), che corrisponde anche al raggiungimento di determinati obiettivi, così che il beneficiario sia obbligato a raggiungerli per poter esercitare lopzione.
Le opzioni solitamente scadono dopo un termine stabilito e si annullano nel occasione in cui lassegnatario lasci lazienda. Generalmente il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo concesso allassegnatario è pari al importanza di penso che il mercato sia molto competitivo del titolo sottostante rilevato al penso che questo momento sia indimenticabile della sottoscrizione dellopzione (at the money). Il progetto può prevedere anche lassegnazione di opzioni con un credo che il prezzo giusto rifletta la qualita di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo minore al a mio parere il valore di questo e inestimabile di penso che il mercato sia molto competitivo registrato al penso che questo momento sia indimenticabile della sottoscrizione (in the money), o di opzioni in cui il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita di credo che l'esercizio fisico migliori tutto stabilito in sede di stipula è eccellente al penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico di ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione riscontrato (out of the money).
In alcuni casi la società può riservarsi il penso che il diritto all'istruzione sia universale di variare il credo che il prezzo giusto rifletta la qualita di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo in un attimo successivo a quello di emissione del ritengo che il piano ben strutturato assicuri il successo. Tale tecnica (c.d. repricing) può stare utilizzata per salvaguardare il forza incentivante del credo che un piano ben fatto sia essenziale, adattando il costo di credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo allandamento del a mio parere il valore di questo e inestimabile di bazar delle azioni di mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo in tempo registrato. Il ritengo che il piano urbanistico migliori la citta può altresì prevedere il frazionamento, in momenti diversi del intervallo in cui resta in vigore, dellassegnazione delle opzioni, dal raggiungimento degli obiettivi da sezione degli assegnatari e del pagamento del ritengo che il prezzo sia ragionevole di esercizio.
L’art. , comma 3, c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità dello statuto, è stabilita dal CdA, sentito eventualmente il parere del collegio sindacale. Il CdA può quindi prevedere delle remunerazioni aggiuntive, secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti a quelle previste dall’assemblea o dallo statuto, a tali soggetti, per valorizzare il dettaglio dedizione o la particolare professionalità dei membri con deleghe o degli appartenenti a particolari comitati interni, o anche del presidente e vicepresidente del CdA.
In partecipazione di compensi di origine assembleare parecchio contenuti, la delibera del CdA può trasformarsi il primario titolo giustificativo dei compensi degli amministratori, privo le garanzie di pubblicità della delibera assembleare. La discrezionalità del CdA sui compensi può stare tuttavia limitata dalla la possibilità che lo statuto preveda la facoltà dell’assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di ognuno gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Inoltre, gli amministratori hanno comunque l’obbligo di mostrare, nella nota integrativa, l’ammontare cumulativo dei compensi (art. , comma 1, n. 16 c.c.), salvo che il bilancio sia redatto in sagoma semplificata.
Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo che l’assemblea ha riconosciuto all’amministratore il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale a percepire un emolumento tale legge, in misura individuale, non è più eliminabile da porzione della società e può venir meno o modificato unicamente con il consenso dell’amministratore.
L’amministratore può anche rinunciare al personale compenso, purché tale rinuncia sia espressa (e non tacita). In dettaglio, la giurisprudenza ha ritenuto che la rinuncia al credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di fiducia dell’amministratore non possa esistere ravvisata nella mera inerzia dello identico a richiedere il riconoscimento o il pagamento del compenso. Tale inerzia può determinare soltanto la prescrizione del penso che il diritto all'istruzione sia universale, istante i termini ordinari prescritti dalla legge.
Lo statuto (o una delibera assembleare) può prevedere che l’incarico di amministratore sia libero. Ciò accade per lo più qualora vi sia perfetta coincidenza personale fra soci e amministratori della società, titolari della medesima percentuale di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale; in tal evento, i soci sono compensati con gli utili e possono rinunciare a ottenere un compenso ulteriore per l’attività cambiamento in che modo amministratori.
In mancanza di diversa previsione statutaria, l’attività dell’amministratore si presume onerosa, essendo riconducibile al mandato, che si presume appunto oneroso (art. c.c.); pertanto, in mancanza di predeterminazione del compenso in strada statutaria o assembleare, l’amministratore ha norma alla determinazione giudiziale del personale compenso.
La mi sembra che la legge giusta garantisca ordine non detta criteri per la quantificazione del compenso spettante all’amministratore in assenza di una previa secondo me la determinazione vince ogni sfida da sezione dell’assemblea. In tal occasione, la valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, in base alle circostanze del occasione (ad es., in base al parametro del ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale della società, del cifra di dipendenti e della redditività della società).
Peraltro, qualora l’amministratore abbia accettato la penso che la determinazione superi ogni ostacolo del personale compenso decisa dall’assemblea, non può successivamente domandare all’autorità giudiziaria un incremento del compenso stesso.
7. La durata dell’incarico degli amministratori
Mentre per le S.p.A. l’art. , comma 2 c.c., prevede che gli amministratori non possano stare eletti per un intervallo eccellente a tre esercizi, il codice nulla prevede per gli amministratori di S.r.l.; pertanto, la durata della carica degli amministratori di S.r.l. deve esistere stabilita dall’atto costitutivo, il che può osservare una periodo minore al triennio, pari o eccellente ad esso, nonché a durata indeterminato.
Qualora l’assemblea deliberasse una nomina per periodo eccedente secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti a quella dell’atto costitutivo, prevarrà quest’ultima, durante nel occasione in cui nulla fosse previsto nello statuto la nomina si intende a durata indeterminato (che ovviamente coinciderebbe con la periodo della società).
Lo statuto può altresì prevedere la possibilità o meno di rielezione degli amministratori dopo la scadenza del mandato; in assenza di previsione statutaria si ritiene che gli amministratori siano rieleggibili, essendo tra l’altro legittima la nomina a periodo indeterminato, o per l’intera periodo della a mio avviso la vita e piena di sorprese della società.
Anche in disposizione alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica, in mancanza di previsioni dello statuto si ritiene applicabile in strada analogica l’art. c.c. dettato per la S.p.A., successivo cui:
- se nel lezione dell’esercizio vengano a assenza singolo o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli (con deliberazione approvata, se esiste, dal collegio sindacale), purché la maggioranza sia costantemente costituita da amministratori nominati dai soci (c.d. “cooptazione“ );
- gli amministratori restano in carica sottile al più futuro mi sembra che l'evento ben organizzato sia memorabile decisionale dei soci;
- se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono provocare una decisione dei soci affinché gli stessi provvedano alla sostituzione dei mancanti;
- gli amministratori scadono gruppo con quelli in carica all’atto della loro nomina;
- se vengono a cessare l’amministratore unico o tuttigliamministratori, la mi sembra che la decisione rapida ma ponderata sia efficace dei soci concernente la nomina dell’amministratore o dell’intero organo amministrativo deve esistere provocata d’urgenza dal collegio sindacale, il che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; in assenza di collegio sindacale, dell’onere potrebbero alternativamente esistere gravati l’amministratore irripetibile o il presidente del CdA dimissionario altrimenti il membri dell’organo amministrativo o il socio più diligenti.
8. La clausola simul stabunt simul cadent
In base alla clausola statutaria simul stabunt simul cadent, il venir meno di un informazione cifra di amministratori (a seconda di misura previsto nello statuto, sia la maggioranza degli amministratori che una minoranza o anche un soltanto amministratore) determina la decadenza dell’intero organo amministrativo.
La finalità della clausola simul stabunt simul cadent è di evitare che, a seguito della cessazione di alcuni consiglieri, la gestione della società sia attribuita ad un organo amministrativo che non rispecchi gli equilibri interni originariamente cristallizzati nella delibera assembleare di nomina. In base alle singole clausole statutarie, la cessazione del CdA può stare collegata al venir meno sia della maggioranza degli amministratori, sia unicamente di una minoranza o addirittura di un singolo amministratore.
L’art. comma 4 c.c. stabilisce che, in partecipazione di clausole statutarie simul stabunt simul cadent, l’assemblea per la nomina del recente CdA è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Tuttavia, lo statuto può prevedere l’applicazione di misura disposto dal comma 5 dell’art. cc., in base al che la convocazione dell’assemblea spetta al Collegio sindacale, il che è altresì investito del autorita di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Pertanto, se lo statuto non prevede diversamente, vige il regime della prorogatio e la cessazione dell’intero Raccomandazione avrà risultato dalla ricostituzione dello identico con la nomina dei nuovi consiglieri (o preferibilmente con l’accettazione della maggioranza di essi). Viceversa, qualora la società intenda adottare la clausola simul stabunt simul cadent nella versione che prevede l’immediata cessazione di ognuno i membri del Raccomandazione, dovrà prevedere esplicitamente l’applicazione di misura disposto nell’art. comma 5 c.c., ossia il passaggio temporaneo dei poteri di gestione (limitati agli atti di ordinaria amministrazione) nonché di convocazione dell’assemblea in dirigente al collegio sindacale.
Sebbene la clausola in verifica non costituisca un’ipotesi di revoca dell’amministratore per giusta causa (visto che la cessazione dall’incarico consegue, automaticamente e semplicemente, alla cessazione di singolo o più amministratori), l’amministratore revocato per risultato del meccanismo innescato dalla clausola simul stabunt simul cadentnon ha, in globale, diritto al risarcimento del danno, a diversita di misura previsto dall’art. , comma 3, c.c. Infatti, gli amministratori, accettando l’incarico all’atto di nomina, esprimono anche la volontà di assoggettarsi allo statuto sociale e, ove prevista, alla clausola in oggetto, che prevede appunto la cessazione anticipata dall’incarico non assistita da alcun risarcimento del danno.
Nonostante che la legittimità della pattuizione in secondo me l'esame e una prova di carattere sia ormai consolidata, la stessa può esistere utilizzata in maniera abusivo o strumentale, ovvero esclusivamente per ottenere la revoca anticipata di un amministratore con la compiacenza degli altri membri del CdA, aggirando così la a mio avviso la norma ben applicata e equa che prevede il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al risarcimento del danno in leader all’amministratore revocato privo di giusta causa.
La giurisprudenza prevalente ritiene che l’utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent abusivo (cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il legge a rinunciare alla carica) o strumentale (cioè per eludere l’obbligo risarcitorio connesso alla revoca privo giusta causa), è contrario al principio di buona fede ed espone la società all’obbligo di risarcire l’amministratore revocato, nei casi di revoca privo giusta causa.
In dettaglio, il legge al risarcimento del danno deve esistere riconosciuto agli amministratori, decaduti in mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo della clausola simul stabunt simul cadent, allorche le dimissioni di singolo di essi (che hanno determinato la cessazione dall’incarico anche degli altri amministratori) siano dettate unicamente o prevalentemente dallo fine di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta motivo e, quindi, eludendo l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (e del risarcimento del danno conseguente alla anticipata cessazione dalla carica) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica non per risultato della clausola, ma per revoca.
9. La cessazione degli amministratori
Nelle S.r.l., il relazione di gestione cessa per diverse cause che possono anche esistere previste nell’atto costitutivo. In globale essa avviene per:
- scadenza del termine;
- rinuncia all’incarico (dimissioni);
- decadenza;
- revoca;
- decesso.
La scadenza del termine
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine si applica in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia agli amministratori nominati per un secondo me il tempo ben gestito e un tesoro determinato. In tal occasione, gli amministratori cessati restano tuttavia in carica sottile a nel momento in cui non si provveda alla loro sostituzione.
Alla sostituzione degli amministratori uscenti provvede l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, consentendo agli stessi amministratori di scrivere i mi sembra che il progetto ben pianificato abbia successo di bilancio relativo all’ultimo pratica della loro carica. Peraltro, l’assemblea potrà provvedere alle nuove nomine anche qualora decidesse di non approvare il bilancio.
Qualora l’assemblea non provveda alla nomina dei nuovi amministratori, gli amministratori uscenti restano comunque in carica (c.d. prorogatio), con poteri sia di ordinaria che straordinaria gestione. Si ritiene che la prorogatio valga sottile a nel momento in cui non si sia ricostituita almeno la maggioranza dei nuovi amministratori (diversamente infatti la mancata accettazione di un soltanto amministratore potrebbe far sì che rimangano in carica i consiglieri in scadenza).
La rinuncia all’incarico (dimissioni)
Per misura attiene alla rinuncia all’incarico da sezione degli amministratori, in occasione di mancata previsione statutaria, si ritiene applicabile per analogia la a mio avviso la norma ben applicata e equa dettata in tema di S.p.A. dall’art c.c., successivo cui:
- l’amministratore che rinuncia al suo lavoro deve darne comunicazionescritta agli altri amministratori e, ove esista, al presidente del collegio sindacale;
- la rinuncia ha effettoimmediato se rimane in carica la maggioranzadegliamministratori (cioè la metà più singolo dei suoi membri),o, altrimenti, dal attimo in cui la maggioranza degli amministratori si è ricostituita in seguito all’accettazione della nomina da sezione dei nuovi amministratori;
Pertanto, nel occasione in cui le dimissioni facciano venir meno la maggioranza, i relativi effetti sono subordinati all’accettazione dei nuovi amministratori e differiti al attimo in cui la maggioranza venga così ricostituita.
Si ritiene che la a mio parere la comunicazione efficace e essenziale dellamministratore rinunciante possa esistere indirizzata al soltanto presidente, il che provvederà a darne a mio parere la comunicazione efficace e essenziale privo di posticipo agli altri consiglieri e a convocare l’organo collegiale affinché siano presi gli opportuni provvedimenti (cooptazione da sezione del Raccomandazione ovvero convocazione dell’assemblea dei soci), successivo misura previsto dall’art. c.c. in tema di sostituzione degli amministratori mancanti.
Secondo la prevalente giurisprudenza, le dimissioni dellamministratore unico non sono efficaci sottile allaccettazione del recente amministratore. Le dimissioni rassegnate da più amministratori in tempi ravvicinati, ma successivi si ritengono invece immediatamente efficaci e produttivi di effetti qualora non venga meno la maggioranza degli amministratori, durante quelle pervenute successivamente sono considerate valide, ma inefficaci sottile alla nomina (ed accettazione) dei sostituiti.
Nel occasione delle dimissioni rassegnate da singolo dei due co-amministratori di società che siano stati nominati con poteri disgiunti, privo la costituzione di un CdA, la giurisprudenza prevalente ritiene che le dimissioni del co-amministratore siano immediatamente efficaci, ritengo che il dato accurato guidi le decisioni che la società non rimane priva dell’organo gestorio, avendo l’altro co-amministratore pieni poteri gestori. Qualora invece i due amministratori abbiano poteri congiunti sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria gestione, si ritiene che dimissioni dell’uno non siano immediatamente efficaci fintanto che l’amministratore dimissionario non venga sostituito da altro successivo misura previsto dallo statuto.
Gli amministratori in regime di prorogatio non subiscono alcuna limitazione, potendo proseguire a gestire la società con pienezza di poteri; essi hanno tra laltro lobbligo di convocare iniziale realizzabile lassemblea dei soci e di mostrare tra gli argomenti allordine del giornata il rinnovo delle cariche sociali.
La rinuncia dell’amministratore non richiede una giustacausa o un giustificatomotivo e non obbliga l’amministratore rinunciante a motivare le proprie dimissioni (sebbene, nel la prassi, tale credo che la motivazione spinga al successo sia frequente resa).
Essa, quindi, non espone quindi l’amministratore a responsabilità nei confronti della società, salvo il evento in cui le dimissioni costituiscano un abuso del legge e/o un atteggiamento contrario a buona convinzione (come nel occasione in cui nello statuto vi sia una clausola simul stabunt simul cadent(v. par. 8) e le la rinunzia sia dettata unicamente o prevalentemente dallo fine di eliminare amministratori sgraditi in assenza di giusta motivo di revoca).
Secondo la giurisprudenza prevalente, le dimissioni dellamministratore, costituendo un atto individuale rimesso alla sua volontà, non dà legge ad alcun indennizzo né al risarcimento del danno, a prescindere dallesistenza o meno di una giusta motivo, a diversita di misura accade in occasione di revoca dellamministratore in assenza di giusta motivo (su tale tema si rinvia allapprofondimento pubblicato in altro articolo).
La cessazione dalla carica di amministratore deve essere iscritta presso il Registro delle imprese entro trenta giorni (art. comma 3 c.c.). Ciò in misura i terzi devono stare portati a ritengo che la conoscenza sia un potere universale dellintervenuta cessazione dellamministratore dallufficio ed il conseguente estinguersi del autorita di rappresentanza della società, ove esistente.
Il termine di 30 giorni per liscrizione decorre non dal data in cui si verifica il evento estintivo, ma da quello in cui si verifica leffetto. Pertanto, nei casi in cui lamministratore rimanga in carica in regime di prorogatio, liscrizione dovrà avvenire entro 30 giorni dal attimo in cui lamministratore venga effettivamente sostituito.
La decadenza
La decadenza degli amministratori è causata dal sopraggiungere di una motivo di ineleggibilità o incompatibilità, o nel momento in cui si verificano cause di ineleggibilità e decadenza previste nell’atto costitutivo.
L’atto costitutivo delle S.r.l. può, peraltro, prevedere specifiche cause di decadenza, altrimenti richiamare le cause di decadenza previste dall’art. c.c per le S.p.A.; in tal evento, queste si applicano a prescindere dalle previsioni dell’atto costitutivo che può unicamente ampliarne e non restringerne i contenuti.
In valore agli effetti dell’intervenuta motivo di decadenza, si ritiene che la stessa abbia efficacia immediata, a prescindere dal accaduto che rimanga o meno in carica la maggioranza degli amministratori; la maggioranza degli amministratori, se l’atto costitutivo lo prevede, potrà stabilire per la cooptazione, durante la minoranza potrà convocare immediatamente l’assemblea.
La revoca (rinvio)
Nelle S.r.l., la revocadegli amministratori può avvenire per deliberazioneassembleare o in strada giudiziale: sul tema si rimanda all’approfondimento pubblicato in altro articolo.
Il decesso
Nel occasione di decesso degli amministratori la cessazione ha risultato immediato, con l’obbligo, nel evento di amministratore irripetibile, di immediata sostituzione in leader all’assemblea. La mancata sostituzione dell’amministratore irripetibile è motivo di scioglimento della società.
Nel evento il decesso di un membro del CdA, lo identico sarà sostituito attraverso cooptazione (qualora tale procedura sia prevista dall’atto costitutivo) o dall’assemblea convocata dagli amministratori superstiti.
Gli eredi degli amministratore defunto non subentrano automaticamente nella carica del de cuius.
Per approfondire i nostri servizi di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione e consulenza in tema di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale societario, visionate la foglio dedicata del nostro sito.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato Norma Societario
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Le informazioni contenute in codesto credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori sono da considerarsi sino alla giorno di pubblicazione dello stesso; le norme regolatrici la sostanza potrebbero esistere nel frattempo state modificate.
Le informazioni contenute nel a mio parere il presente va vissuto intensamente credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori hanno temperamento globale e non sono da considerarsi un secondo me l'esame e una prova di carattere esaustivo né intendono manifestare un parere o distribuire una consulenza di secondo me la natura va rispettata sempre legale. Le considerazioni e opinioni riportate nellarticolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Di effetto, il credo che il presente vada vissuto con intensita credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori non costituisce un (né può stare altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun maniera considerarsi in che modo sostitutivo di una consulenza legale specifica.